IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Comitato consultivo regionale per il territorio 1. La Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui al titolo III della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e le sottocommissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono sostituite dal Comitato consultivo regionale per il territorio (C.C.R.T.), come disciplinato dalla presente legge.