IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Comitato consultivo regionale per il territorio
 
   1.  La  Commissione  regionale  tecnico-amministrativa  di  cui al
titolo  III  della  legge  regionale  9  maggio  1977,  n.  20  e  le
sottocommissioni  provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale
4  marzo  1980,  n.  14,  sono  sostituite  dal  Comitato  consultivo
regionale  per  il  territorio  (C.C.R.T.),  come  disciplinato dalla
presente legge.